Art. 3.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, così individuati:

          a) venti Presidenti delle Regioni;

          b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;

 

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          c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane».